RIF. S013 - VIA FRANCESCO MANNINO CEFALJ
TERRENO AGRICOLO di mq 1620
ZONIZZAZIONE VERDE RURALE ZTO 1444/68 "E"
Nelle zone classificate Verde Rurale nel P.R.G. è permessa solo la costruzione di edifici necessari e pertinenti alla conduzione di fondi rustici e cioè case patronali e rurali, stalle, fienili, granai, silos, depositi agricoli, ambienti per trasformazione e commercializzazione dei prodotti dello stesso fondo e simili, con esclusione di qualunque altra attrezzatura a carattere industriale.
Per le costruzioni destinate alla sola residenza l'area coperta non potrà superare 1/300 della superficie del fondo stesso; le costruzioni stesse non potranno avere più di due piani fuori terra e comunque l'altezza non potrà essere maggiore di ml. 7,50.
Tutte le costruzioni dovranno distare dai confini di proprietà non meno di ml. 10,00 e dalle strade pubbliche non meno di quanto stabilito dall'articolo 8 bis.
Nelle predette zone rurali, indipendentemente dalla consistenza del fondo, è concessa la ricostruzione dei fabbricati esistenti nei loro attuali limiti volumetrici e dimensionali.
Sono concesse altresì costruzioni relative a pubblici servizi come approvvigionamento idrico, fognatura, nettezza urbana, centrali elettriche e simili
N.T.A. Art. 26
Vincoli specifici: ricade nella zona di influenza dell'impianto aeroportuale di Fontanarossa e Sigonella ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione Aerea.
COLLABORIAMO CON LE ALTRE AGENZIE
TERRENO AGRICOLO di mq 1620
ZONIZZAZIONE VERDE RURALE ZTO 1444/68 "E"
Nelle zone classificate Verde Rurale nel P.R.G. è permessa solo la costruzione di edifici necessari e pertinenti alla conduzione di fondi rustici e cioè case patronali e rurali, stalle, fienili, granai, silos, depositi agricoli, ambienti per trasformazione e commercializzazione dei prodotti dello stesso fondo e simili, con esclusione di qualunque altra attrezzatura a carattere industriale.
Per le costruzioni destinate alla sola residenza l'area coperta non potrà superare 1/300 della superficie del fondo stesso; le costruzioni stesse non potranno avere più di due piani fuori terra e comunque l'altezza non potrà essere maggiore di ml. 7,50.
Tutte le costruzioni dovranno distare dai confini di proprietà non meno di ml. 10,00 e dalle strade pubbliche non meno di quanto stabilito dall'articolo 8 bis.
Nelle predette zone rurali, indipendentemente dalla consistenza del fondo, è concessa la ricostruzione dei fabbricati esistenti nei loro attuali limiti volumetrici e dimensionali.
Sono concesse altresì costruzioni relative a pubblici servizi come approvvigionamento idrico, fognatura, nettezza urbana, centrali elettriche e simili
N.T.A. Art. 26
Vincoli specifici: ricade nella zona di influenza dell'impianto aeroportuale di Fontanarossa e Sigonella ai sensi dell'art. 707 del Codice della Navigazione Aerea.
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